IL PRETORE A scioglimento della riserva, di cui al verbale che precede il pretore osserva in fatto e in diritto: la ricorrente si duole dell'addebito operato dall'I.N.P.S. per il periodo 1 agosto 1982-31 luglio 1986, in forza di asserita indebita percezione dell'integrazione al t.m. sulla pensione indiretta a carico della gestione coltivatori diretti, per essere titolare contemporaneamente di pensione di vecchiaia a carico della C.P.D.E.L.; il disposto preclusivo all'integrazione e' rappresentato dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9. Tale disposto e' stato inciso da numerose pronuncie di incostituzionalita', in riferimento ad ipotesi di concorso fra pensione indiretta e diretta a carico della gestione coltivatori diretti o dal fondo lavoratori dipendenti. Per quanto invece concerne la ipotesi di coesistenza fra pensione indiretta erogata dalla predetta gestione e pensione diretta a carico di regimi esclusivi, sostitutivi o esonerativi dell'a.g.o., viene esclusivamente in considerazione, sotto il profilo della restrizione dell'ambito di applicabilita' del testo originario, la sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale, che non concerne pero' la coesistenza che qui assume rilievo (pensione indiretta a carico della gestione coltivatori diretti con pensione diretta a carico della C.P.D.E.L.). E' pero' evidente, ad avviso di questo pretore, che le considerazioni sottese alla sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale e alle successive sentenze nn. 184/1988, 373/1989, 81/1989, 1144/1988, 142/1989 si profilano anche nella fattispecie attualmente sub iudice, con la conseguenza della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' del disposto normativo preclusivo in relazione alle esigenze di razionalizzazione ed uniformita' di disciplina imposte dall'art. 3 della Costituzione per il periodo 1 agosto 1982-30 settembre 1983. Di tutta evidenza e' la rilevanza della questione, giacche' nell'impero dell'attuale normativa la domanda attorea andrebbe senz'altro respinta, profilandosi inapplicabile l'art. 80 del r.d. n. 1423/1924 (Cass. s.n. n. 310/1989 in inform. prev. 1989, 388) dalla ricorrente, invero, nemmeno invocato.