IL PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva,  di cui al verbale che precede il
 pretore osserva in  fatto  e  in  diritto:  la  ricorrente  si  duole
 dell'addebito  operato dall'I.N.P.S. per il periodo 1› agosto 1982-31
 luglio   1986,   in   forza   di   asserita    indebita    percezione
 dell'integrazione  al  t.m.  sulla  pensione indiretta a carico della
 gestione coltivatori diretti, per essere titolare  contemporaneamente
 di  pensione  di  vecchiaia  a  carico  della C.P.D.E.L.; il disposto
 preclusivo all'integrazione e'  rappresentato  dall'art.  1,  secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
    Tale   disposto   e'   stato   inciso  da  numerose  pronuncie  di
 incostituzionalita',  in  riferimento  ad  ipotesi  di  concorso  fra
 pensione  indiretta  e  diretta  a  carico della gestione coltivatori
 diretti o dal fondo lavoratori dipendenti.
    Per  quanto invece concerne la ipotesi di coesistenza fra pensione
 indiretta erogata dalla predetta gestione e pensione diretta a carico
 di  regimi  esclusivi,  sostitutivi  o esonerativi dell'a.g.o., viene
 esclusivamente in considerazione, sotto il profilo della  restrizione
 dell'ambito  di  applicabilita'  del testo originario, la sentenza n.
 184/1988 della  Corte  costituzionale,  che  non  concerne  pero'  la
 coesistenza che qui assume rilievo (pensione indiretta a carico della
 gestione coltivatori diretti con  pensione  diretta  a  carico  della
 C.P.D.E.L.).
    E'   pero'   evidente,   ad  avviso  di  questo  pretore,  che  le
 considerazioni  sottese  alla  sentenza  n.  314/1985   della   Corte
 costituzionale  e  alle  successive  sentenze nn. 184/1988, 373/1989,
 81/1989, 1144/1988, 142/1989 si  profilano  anche  nella  fattispecie
 attualmente  sub  iudice,  con  la  conseguenza  della  non manifesta
 infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  del   disposto
 normativo  preclusivo in relazione alle esigenze di razionalizzazione
 ed uniformita' di disciplina imposte dall'art. 3  della  Costituzione
 per il periodo 1› agosto 1982-30 settembre 1983.
    Di  tutta  evidenza  e'  la  rilevanza  della  questione, giacche'
 nell'impero  dell'attuale  normativa  la  domanda  attorea   andrebbe
 senz'altro respinta, profilandosi inapplicabile l'art. 80 del r.d. n.
 1423/1924 (Cass. s.n. n. 310/1989 in inform. prev. 1989,  388)  dalla
 ricorrente, invero, nemmeno invocato.